DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
OGGETTO: Applicazione di tende parasole per autocaravan.
Diversi Uffici Provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di
circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice della strada, per l’applicazione di tende parasole
lateralmente agli autocaravan, ad un’altezza da terra superiore a 2,00 m.
In merito si osserva quanto segue.
L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro
98/14/CE del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998.
Tale direttiva, all’ appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per
gli autocaravan, la direttiva 74/483/CEE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore,
che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterna dei veicoli al di sopra di 2,00 m di
altezza.
In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate
lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m, devono considerarsi parte del carico, della cui
corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della strada, sono responsabili il
conducente e il proprietario del veicolo
Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78
del Codice della strada.